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LA
STANGATA
Nuova normativa: massaggiatori e
allenatori dilettanti 'trattati'
come i professionisti!
In base al decreto
ministeriale del 15 marzo 2005,
sembrerebbe, è tragico annunciarlo
ma è così, che dalla prossima
stagione vanno regolati presso l'
E.N.P.A.L.S anche i
contributi assistenziali degli
istruttori di calcio (dicesi
allenatori) seppur tesserati con
società sportive dilettantistiche.
Questa la notizia.
Non tutti lo sanno ed è un’
autentica doccia fredda.
Riprendendo più precisamente la
circolare ENPALS aggiornata dopo
questo decreto legge, al punto 20,
compare la dicitura: "impiegati,
operai, istruttori e addetti agli
impianti e circoli sportivi di
qualsiasi genere……..stadi, campi
sportivi…", oltre al punto 22,
"direttori tecnici,
massaggiatori, istruttori, e
dipendenti delle società sportive",
per quanti devono essere assicurati
sotto l’ente nazionale di previdenza
e assistenza lavoratori dello
spettacolo e dello sport.
A quanto pare, sembrerebbe venir
annullato anche il limite
precedente sotto cui non vanno
versati contributi, fissato alla
soglia delle 7.500,00 euro
annue.
Fiscalmente si capisce la tragicità
di questo decreto per le
società-associazioni. Versare
contributi anche per tutte queste
categorie di persone che lavorano
per le innumerevoli società sportive
presenti nel nostro territorio,
manderebbe a gambe all’aria molte di
esse. Non si parla solo di calcio,
se vogliamo essere più chiari, ma di
ogni società sportiva a livello
dilettantistico, dalle piscine alle
società di atletica, di tennis
eccetera. Si tratta di adeguare le
condizioni lavorative (principio
assolutamente giusto per i
lavoratori) dei dilettanti a quelle
di coloro che lavorano per società a
livello professionistico (meno
giusto per chi è amministratore).
La data di partenza non è ancora
chiara e non è stata specificata, ma
quel che è peggio è che il decreto
legge e la successiva circolare
ENPALS hanno effetto retroattivo
dall’ uscita.
Specificando, essendo l’anno
corrente 2006, ed il decreto del
2005, dovrebbero essere versati
contributi non solo a partire dalla
stagione prossima, ma anche e
soprattutto per quella precedente,
ad un anno dalla pubblicazione.
Non mettetevi mani nei capelli,
presidenti e dirigenti! Per ora, col
cambio di timone al governo,
"grazie" allo scandalo che ha
investito il mondo del calcio e ai
prossimi mondiali, tutto è sospeso,
si saprà qualcosa di più forse fra
un mese.
Non se ne conosce una data certa,
quello che è certo è che prima o
poi, questo decreto entrerà in
vigore e un eventuale annullamento
sarebbe solo un’ ipotesi molto
remota, sulla quale non conviene
sperare troppo.
Laura Cutini
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Questa mattina
abbiamo ricevuto numerose richieste
telefoniche di chiarimenti sui
contenuti dell’articolo pubblicato
nel sito
www.quelliche.net
al titolo “la stangata:
massaggiatori ed allenatori
dilettanti trattati come i
professionisti”.
Senza voler creare facili
allarmismi, premesso che nel
frattempo abbiamo chiesto notizie
più precise all’AIAC nazionale e ve
ne renderemo partecipi al più
presto, appare comunque il caso di
prendere in seria considerazione la
possibilità che il nuovo Governo
decida di riconvertire il Decreto
Ministeriale del 15 Marzo 2005 e,
quindi, rendere applicative le
disposizioni dell’ENPALS citate
nell’articolo.
Se da un lato gli allenatori
“dilettanti” potrebbero trarre il
beneficio di contributi
previdenziali regolarmente versati,
sembra che la preoccupazione
maggiore possa essere collegata
all’abbattimento del limite di
rimborsi spese esenti da tassabilità
(pari a 7500 euro) e l’ipotesi di
veder configurata la collaborazione
tecnica di un allenatore come un
vero e proprio rapporto di lavoro
(vedi piano assicurativo,
previdenziale ed assistenziale) con
le conseguenti ripercussioni su chi
è già lavoratore dipendente – per
qualcuno magari in una pubblica
amministrazione - dove possono
insorgere incompatibilità…..
Come allenatori, inoltre,
dovremmo peraltro preoccuparci anche
della situazione di tantissime
società minori (1^ o 2^ categoria e
settori giovanili) che per
regolarizzare la posizione di
allenatori qualificati dovrebbero
sopportare costi improponibili ….
Se poi la legge, come sembra,
dovesse avere effetto retroattivo
una miriade di società si
troverebbero a dover pagare tutti
gli arretrati dovuti per la
precedente stagione sportiva.
Distinti saluti.
Lo Staff di AIACMACERATA.eu
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L’ENPALS comunica che sono state
pubblicate, ricevuto il necessario
visto da parte del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, le
circolari attuative i decreti
ministeriali 15 marzo 2005 aventi ad
oggetto “Adeguamento delle categorie
dei lavoratori assicurati
obbligatoriamente presso l’Enpals” e
“Integrazione e ridefinizione delle
categorie dei soggetti assicurati al
fondo pensioni per i lavoratori
dello spettacolo, istituito presso
l’Enpals”.
Gli obblighi contributivi,
introdotti dai citati decreti,
decorrono dal 22 aprile 2005, data
di entrata in vigore dei medesimi.
Tuttavia, alle imprese che non
abbiano ancora provveduto
all’adempimento dei predetti
obblighi, è consentito effettuare la
regolarizzazione, entro e non oltre
il 17 luglio 2006, con la riduzione
delle sanzioni civili alla misura
degli interessi legali (in data
odierna la misura degli interessi
legali è fissata al 2,5% in ragione
d’anno).
Per un maggior dettaglio in merito a
tale regime agevolato, si rimanda
comunque alla consultazione delle
circolari, nell’apposita sezione del
portale dell’Ente
(documentazione/Circolari), che
riportano, tra l’altro, le
declaratorie delle nuove figure
professionali, le istruzioni
operative e i codici numerici che
individuano la categoria di
appartenenza dei lavoratori.
Di seguito si acclude, per
completezza, una sintesi delle
principali novità introdotte dai
citati decreti ministeriali.
Decreto di adeguamento delle
categorie dei lavoratori assicurati
obbligatoriamente presso l’ENPALS
Il decreto ha rivisitato,
ampliandola, l’elencazione di cui
all’art.3, comma 1, del
D.Lgs.C.P.S.n.708/1947, e successive
modificazioni ed integrazioni, al
fine di adeguarla all’evoluzione
delle professionalità e delle forme
di regolazione collettiva dei
rapporti di lavoro nel settore dello
spettacolo.
Pertanto, dall’entrata in vigore del
predetto decreto ministeriale, una
serie di nuove figure professionali
del settore dello spettacolo e dello
sport (anche non professionistico) è
obbligatoriamente assicurata all’ENPALS.
Tra queste si ricordano:
-
story board artist; compositore;
soggettista; casting director;
consulente assistente musicale;
sound designer (rapporto di
lavoro subordinato,
parasubordinato o autonomo);
-
impiegati e operai dipendenti da
sale scommesse (rapporto di
lavoro subordinato);
-
impiegati e operati dipendenti
da sale giochi (rapporto di
lavoro subordinato);
-
istruttori presso impianti
e circoli sportivi di qualsiasi
genere, palestre, sale fitness,
stadi, sferisteri, campi
sportivi, autodromi (rapporto di
lavoro subordinato,
parasubordinato o autonomo);
-
direttori tecnici,
massaggiatori, istruttori presso
le società sportive;
(rapporto di lavoro subordinato,
parasubordinato o autonomo).
Decreto
di integrazione e ridefinizione
della distinzione in tre gruppi dei
lavoratori dello spettacolo.
Il decreto ha rimodulato la
ripartizione in tre gruppi, ex art.2,
comma 1, del D.Lgs.n.182/97, delle
categorie dei soggetti assicurati al
fondo pensioni per i lavoratori
dello spettacolo.
Le nuove tipologie di figure
professionali sono state
opportunamente inserite nell’ambito
del raggruppamento inerente
all’attività da esse posta in
essere.
Altre figure precedentemente
collocate, dal D.M. 10 novembre
1997, nel secondo gruppo di cui
all’art.2, comma 1, lettera b), del
sopraccitato decreto legislativo
sono state opportunamente trasferite
al primo gruppo del medesimo
decreto.
Tra
queste figure si ricordano, a titolo
esemplificativo, le seguenti:
direttori, ispettori, segretari di
produzione, segretari di edizione,
organizzatori generali, cassieri di
produzione, amministratori di
formazioni artistiche, tecnici
addetti alle manifestazioni di moda,
maestranze cinematografiche,
teatrali o di imprese audiovisive,
architetti, arredatori, figurinisti
teatrali cinematografici o di
audiovisivi, sarti, truccatori,
parrucchieri, bandisti, etc.
La corretta individuazione del
raggruppamento di appartenenza è di
grande interesse per il lavoratore
dello spettacolo, dal momento che,
come è noto, la ripartizione in
gruppi è rilevante ai fini della
maturazione del diritto alle
prestazioni.
Infatti, il requisito dell’annualità
di contribuzione, richiesto per il
sorgere del predetto diritto, si
considera soddisfatto con
riferimento a un numero di giornate
lavorative che varia secondo il
gruppo di appartenenza del
lavoratore:
-
120
per i soggetti appartenenti al
primo gruppo (lavoratori a tempo
determinato che prestano
attività artistica o tecnica
direttamente connessa con la
produzione e la realizzazione di
spettacoli);
-
260
per i soggetti appartenenti al
secondo gruppo (lavoratori a
tempo determinato che prestano
attività al di fuori delle
ipotesi di cui al primo
raggruppamento);
-
312
per i soggetti appartenenti al
terzo gruppo (lavoratori dello
spettacolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato
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