LA STANGATA
Nuova normativa: massaggiatori e allenatori dilettanti 'trattati' come i professionisti!

 

Le ultime novità sulla vicenda

Emanate le disposizioni attuative i decreti riguardanti l’adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS e la revisione della loro ripartizione in gruppi.

D.M. 15 marzo 2005.
Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS.

Pubblicato dalla redazione di Quelliche.net  , mercoledì 24/05/2006

EMANATE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE I DECRETI RIGUARDANTI L’ADEGUAMENTO DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI ASSICURATI OBBLIGATORIAMENTE PRESSO L’ENPALS E LA REVISIONE DELLA LORO RIPARTIZIONE IN GRUPPI.

LA STANGATA
Nuova normativa: massaggiatori e allenatori dilettanti 'trattati' come i professionisti!

 

In base al decreto ministeriale del 15 marzo 2005, sembrerebbe, è tragico annunciarlo ma è così, che dalla prossima stagione vanno regolati presso l' E.N.P.A.L.S anche i contributi assistenziali degli istruttori di calcio (dicesi allenatori) seppur tesserati con società sportive dilettantistiche. Questa la notizia.

Non tutti lo sanno ed è un’ autentica doccia fredda.

Riprendendo più precisamente la circolare ENPALS aggiornata dopo questo decreto legge, al punto 20, compare la dicitura: "impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere……..stadi, campi sportivi…", oltre al punto 22, "direttori tecnici, massaggiatori, istruttori, e dipendenti delle società sportive", per quanti devono essere assicurati sotto l’ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo e dello sport.

A quanto pare, sembrerebbe venir annullato anche il limite precedente sotto cui non vanno versati contributi, fissato alla soglia delle 7.500,00 euro annue.

Fiscalmente si capisce la tragicità di questo decreto per le società-associazioni. Versare contributi anche per tutte queste categorie di persone che lavorano per le innumerevoli società sportive presenti nel nostro territorio, manderebbe a gambe all’aria molte di esse. Non si parla solo di calcio, se vogliamo essere più chiari, ma di ogni società sportiva a livello dilettantistico, dalle piscine alle società di atletica, di tennis eccetera. Si tratta di adeguare le condizioni lavorative (principio assolutamente giusto per i lavoratori) dei dilettanti a quelle di coloro che lavorano per società a livello professionistico (meno giusto per chi è amministratore).

La data di partenza non è ancora chiara e non è stata specificata, ma quel che è peggio è che il decreto legge e la successiva circolare ENPALS hanno effetto retroattivo dall’ uscita.

Specificando, essendo l’anno corrente 2006, ed il decreto del 2005, dovrebbero essere versati contributi non solo a partire dalla stagione prossima, ma anche e soprattutto per quella precedente, ad un anno dalla pubblicazione.

Non mettetevi mani nei capelli, presidenti e dirigenti! Per ora, col cambio di timone al governo, "grazie" allo scandalo che ha investito il mondo del calcio e ai prossimi mondiali, tutto è sospeso, si saprà qualcosa di più forse fra un mese.

Non se ne conosce una data certa, quello che è certo è che prima o poi, questo decreto entrerà in vigore e un eventuale annullamento sarebbe solo un’ ipotesi molto remota, sulla quale non conviene sperare troppo.

Laura Cutini

 

 

 

Questa mattina abbiamo ricevuto numerose richieste telefoniche di chiarimenti sui contenuti dell’articolo pubblicato nel sito www.quelliche.net al titolo “la stangata: massaggiatori ed allenatori dilettanti trattati come i professionisti”.

     Senza voler creare facili allarmismi, premesso che nel frattempo abbiamo chiesto notizie più precise all’AIAC nazionale e ve ne renderemo partecipi al più presto, appare comunque il caso di prendere in seria considerazione la possibilità che il nuovo Governo decida di riconvertire il Decreto Ministeriale del 15 Marzo 2005 e, quindi, rendere applicative le disposizioni dell’ENPALS citate nell’articolo.

    Se da un lato gli allenatori “dilettanti” potrebbero trarre il beneficio di contributi previdenziali regolarmente versati, sembra che la preoccupazione maggiore possa essere collegata all’abbattimento del limite di rimborsi spese esenti da tassabilità (pari a 7500 euro) e l’ipotesi di veder configurata la collaborazione tecnica di un allenatore come un vero e proprio rapporto di lavoro (vedi piano assicurativo, previdenziale ed assistenziale) con le conseguenti ripercussioni su chi è già lavoratore dipendente – per qualcuno magari in una pubblica amministrazione -   dove possono insorgere incompatibilità…..

      Come allenatori, inoltre, dovremmo peraltro preoccuparci anche della situazione di tantissime società minori (1^ o 2^ categoria e settori giovanili) che per regolarizzare la posizione di allenatori qualificati dovrebbero sopportare costi improponibili ….

Se poi la legge, come sembra, dovesse avere effetto retroattivo una miriade di società si troverebbero a dover pagare tutti gli arretrati dovuti per la precedente stagione sportiva.

   

    Distinti saluti.

Lo Staff di AIACMACERATA.eu

 

L’ENPALS comunica che sono state pubblicate, ricevuto il necessario visto da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le circolari attuative i decreti ministeriali 15 marzo 2005 aventi ad oggetto “Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Enpals” e “Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’Enpals”.
Gli obblighi contributivi, introdotti dai citati decreti, decorrono dal 22 aprile 2005, data di entrata in vigore dei medesimi.
Tuttavia, alle imprese che non abbiano ancora provveduto all’adempimento dei predetti obblighi, è consentito effettuare la regolarizzazione, entro e non oltre il 17 luglio 2006, con la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali (in data odierna la misura degli interessi legali è fissata al 2,5% in ragione d’anno).
Per un maggior dettaglio in merito a tale regime agevolato, si rimanda comunque alla consultazione delle circolari, nell’apposita sezione del portale dell’Ente (documentazione/Circolari), che riportano, tra l’altro, le declaratorie delle nuove figure professionali, le istruzioni operative e i codici numerici che individuano la categoria di appartenenza dei lavoratori.
Di seguito si acclude, per completezza, una sintesi delle principali novità introdotte dai citati decreti ministeriali.

Decreto di adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS
Il decreto ha rivisitato, ampliandola, l’elencazione di cui all’art.3, comma 1, del D.Lgs.C.P.S.n.708/1947, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di adeguarla all’evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo.
Pertanto, dall’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, una serie di nuove figure professionali del settore dello spettacolo e dello sport (anche non professionistico) è obbligatoriamente assicurata all’ENPALS.
Tra queste si ricordano:

  • story board artist; compositore; soggettista; casting director; consulente assistente musicale; sound designer (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo);

  • impiegati e operai dipendenti da sale scommesse (rapporto di lavoro subordinato);

  • impiegati e operati dipendenti da sale giochi (rapporto di lavoro subordinato);

  • istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo);

  • direttori tecnici, massaggiatori, istruttori presso le società sportive; (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo).

Decreto di integrazione e ridefinizione della distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo.
Il decreto ha rimodulato la ripartizione in tre gruppi, ex art.2, comma 1, del D.Lgs.n.182/97, delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
Le nuove tipologie di figure professionali sono state opportunamente inserite nell’ambito del raggruppamento inerente all’attività da esse posta in essere.
Altre figure precedentemente collocate, dal D.M. 10 novembre 1997, nel secondo gruppo di cui all’art.2, comma 1, lettera b), del sopraccitato decreto legislativo sono state opportunamente trasferite al primo gruppo del medesimo decreto.

Tra queste figure si ricordano, a titolo esemplificativo, le seguenti:

direttori, ispettori, segretari di produzione, segretari di edizione, organizzatori generali, cassieri di produzione, amministratori di formazioni artistiche, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive, architetti, arredatori, figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri, bandisti, etc.
La corretta individuazione del raggruppamento di appartenenza è di grande interesse per il lavoratore dello spettacolo, dal momento che, come è noto, la ripartizione in gruppi è rilevante ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni.

Infatti, il requisito dell’annualità di contribuzione, richiesto per il sorgere del predetto diritto, si considera soddisfatto con riferimento a un numero di giornate lavorative che varia secondo il gruppo di appartenenza del lavoratore:

  • 120 per i soggetti appartenenti al primo gruppo (lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli);

  • 260 per i soggetti appartenenti al secondo gruppo (lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al primo raggruppamento);

  • 312 per i soggetti appartenenti al terzo gruppo (lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato